La modulistica

Con determina del Dirigente dell'Area n.  del    è stata approvata la modulistica, aggiornata e conforme alle disposizioni del T.U. per l'edilizia ed a quelle della L.R. n.19 del 28/11/2001.

Si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze edilizie e di certificazione redatte su modulistica diversa da quella predisposta dallo Sportello Unico.

Dette istanze dovranno essere presentate dal 1° dicembre 2003 all'Ufficio Accettazione dello Sportello Unico (sito in Via Tenente Falco) che, dopo aver effettuato una istruttoria preventiva, rilascerà ricevuta della avvenuta presentazione e provvederà a trasmettere l'istanza all'Ufficio Protocollo.

I diritti di segreteria, inerenti le istanze edilizie e di certificazione, ed il contributo di costruzione (art.16 T.U.) vanno pagati tramite versamento su:

c.c.p. n°18929844 intestato a "Comune di Mercato S. Severino"  - specificando la causale.

 

La modulistica, il permesso a costruire

L'articolo 10 -comma 1- del Testo Unico per l'Edilizia elenca gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che sono subordinati al Permesso di costruire:

  1. a) gli interventi di nuova costruzione;
  2. b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  3. c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Per  evitare confusioni viene data una definizione precisa di nuova costruzione. Rientrano, infatti, in questo ambito:

  1. la realizzazione di nuovi edifici fuori terra o interrati;
  2. l'ampliamento di quelli esistenti;
  3. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria non realizzati dai Comuni;
  4. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio e ripetitori;
  5. l'installazione di prefabbricati o di strutture leggere come roulotte, camper, case mobili o imbarcazioni utilizzate come abitazioni, uffici e magazzini;
  6. la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione permanente di suolo inedificato;
  7. la costruzione di depositi merci e impianti per attività produttive all'aperto;
  8. gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

La domanda per il rilascio del Permesso di costruire va presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio.

Il  parere dell'Azienda Sanitaria Locale circa la conformità del progetto alle norme igienico - sanitarie può essere sostituito da un'autodichiarazione di conformità da parte del cittadino solo nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale e la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda (centoventi giorni per i Comuni con più di 100.000 abitanti e per i progetti particolarmente complessi) il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali e dagli Enti terzi esterni al Comune (A.S.L.,Vigili del Fuoco, ecc.), sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso di altre Amministrazioni, diverse dalla A.S.L. e Vigili del Fuoco, il competente ufficio comunale convoca una Conferenza di Servizi.

Terminata l'istruttoria, il provvedimento finale di rilascio o diniego del Permesso di costruire é adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio entro quindici giorni dalla proposta di provvedimento effettuata dal responsabile del procedimento ovvero dall'esito della Conferenza di Servizi.

Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di Permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

In caso di mancato rilascio del provvedimento finale entro i termini stabiliti dalla legge, l'interessato ha la facoltà di attivare il potere sostitutivo della Regione o, in alternativa, impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi per effetto dell'inosservanza dei termini da parte dell'Amministrazione comunale.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del Permesso di costruire mentre quello di ultimazione non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

 

La modulistica, la denuncia di inizio attività

Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.) tutti gli interventi per i quali il Testo Unico non preveda esplicitamente l'obbligo di richiedere il Permesso di costruire come unico titolo abilitativo.

In questo modo, il Testo Unico inverte l'impianto della normativa esistente che indicava invece tassativamente le opere sottoposte a D.I.A. e utilizzava il criterio residuale della concessione. E' comunque fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del Permesso di costruire anche per la realizzazione degli interventi per i quali il Testo Unico in materia Edilizia consente la denuncia di inizio attività.

Sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività anche le varianti a Permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di costruire.

Mentre fino ad ora il ricorso alla D.I.A. era escluso per gli immobili vincolati , il Testo Unico e la legge 443/2001 lo ammettono espressamente stabilendo che, in tale ipotesi, la realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico - artistica o paesaggistico - ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richieste dalle disposizioni di legge vigenti. (si applicano in particolare le disposizioni del Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29ottobre 1999,n.490).

Recependo la disciplina della legge n. 443/2001, che ha introdotto la cosiddetta "super D.l.A.", sono stati estesi i casi in cui è possibile realizzare interventi edilizi con una semplice Denuncia di Inizio Attività.

Nel nuovo art.22 del Testo Unico, riformato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n.301, si prevede che, in alternativa al Permesso di costruire, possono essere realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (i centri storici), comportino mutamenti della destinazione d'uso;

- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

In base alle norme del Testo Unico, il proprietario dell'immobile deve presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia la Denuncia di Inizio Attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie (art.23, comma 1,del Testo Unico in materia Edilizia).

La Denuncia di Inizio Attività deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed é sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento é subordinata a nuova denuncia. L'interessato é comunque tenuto a comunicare allo Sportello Unico la data di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della D.l.A., venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'Autorità Giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

E' comunque salva la facoltà di ripresentare la Denuncia di Inizio di Attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la Denuncia di Inizio Attività.

Di seguito sono riportati i moduli necessari ad ottenere il permesso di costruire, le richieste vanno indirizzate al Sindaco e l’accesso agli atti si svolge presso l’ufficio della segreteria.

 autocertificazione del titolo di legittimazione all'istanza


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